REGOLAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE CENTRO BRA

- ART. 1 -

In data 03 Maggio 2005 è stato costituito il Comitato di Quartiere Centro come strumento di promozione e partecipazione democratica alla vita pubblica a tutela degli specifici interessi territoriali.   Il Quartiere racchiude un territorio compreso fra Via Carando, Via Principi di Piemonte, Via Marconi, Via Vittorio Emanuele, Via Gandino, Via Mercantini, Via Montegrappa, Via Trento e Trieste, Via Vittorio Veneto.
Con spirito propositivo e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, esso è finalizzato ad esprimere un’adeguata valutazione dei problemi e delle esigenze della popolazione e delle attività esistenti sul territorio.
Il Comitato può promuovere dibattiti, manifestazioni ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale.


-ART. 2 -

Gli organismi del Comitato di Quartiere sono:
a) l’Assemblea dei Cittadini del Quartiere;
b) il Consiglio di Quartiere;
c) il Direttivo che è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

- ART. 3 -

L’Assemblea è l’organo consultivo del Quartiere, ad essa possono partecipare:
a) Tutti gli abitanti del Quartiere.
b) Proprietari o affittuari di immobili nel quartiere, anche se non residenti.
c) Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali.
d) Su invito del Presidente anche persone estranee all’Assemblea, qualora la loro presenza sia d’aiuto e d’apporto ai problemi trattati.
Tutti i partecipanti hanno il diritto di parola.
L’Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta l’anno per riferire sulle attività del Consiglio e per recepire pareri e proposte.
Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.
L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno 50 ( cinquanta )aventi diritto al voto .La convocazione deve essere effettuata, con avviso scritto affisso nella bacheca, dal Presidente almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. I componenti dell'Assemblea di Quartiere possono presentare per iscritto petizioni e proposte al Consiglio di Quartiere. Il Presidente ha l'obbligo di convocare entro sessanta giorni i promotori della petizione o proposta e il Consiglio deve esprimere le proprie indicazioni in merito giorni.

- ART. 4 -

IL Consiglio di Quartiere è composto da 11 (undici) Consiglieri eletti per scelta su di un’unica lista contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico.Possono far parte della lista tutti gli aventi diritto di voto ad eccezionedel Sindaco, di Consiglieri e Assessori comunali, provinciali, regionali, Deputati, Senatori e Responsabili di partito. Hanno diritto di voto i cittadini maggiorenni residenti nel quartiere ed i proprietari od affittuari di immobili situati nel Quartiere. Il seggio elettorale sarà costituito da n° 2 scrutatori, residenti e non candidati, di cui uno assumerà la carica di Presidente del seggio. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. E' compito degli scrutatori: a) il riconoscimento degli elettori mediante l'esibizione di un documento , b) la consegna dellla scheda elettorale, c) lo spoglio delle schede e la comunicazione dei risultati finali.
Le votazioni sono a scrutinio segreto e su ogni scheda si possono esprimere da 1 (una) a 3 ( tre ) preferenze. Non è ammesso il voto per delega. Gli elettori potranno riportare sulla scheda il cognome oppure il numero di riferimento di lista dei candidati o entrambi purchè non in contraddizione fra di loro. Saranno ritenute nulle le schede: a) con cognomi o numeri illegibili, b) con numero di cognomi o numeri maggiori delle caselle, c) che riportano frasi o segni particolari. Nel caso fra il numero ed il cognome del candidato non ci fosse corrispondenza si prende in considerazione il cognome riportato sulla scheda. Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica subito dopo la chiusura del seggio. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità sarà eletto il più anziano di età.
Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi oppure a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri.
Le risoluzioni sono approvate con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
D’ogni riunione deve essere redatto sintetico verbale dal consigliere segretario, in sua assenza dal consigliere designato dal Presidente.

- ART. 5 -

IL Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio, nella prima riunione indetta dal Presidente in carica e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso in cui la votazione di ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più anziano d'età.
Nella stessa seduta e con le medesime modalità saranno eletti anche il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Al Presidente compete di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio, in sua assenza provvede il Vicepresidente;
b) firmare gli atti del Comitato di Quartiere;
c) rappresentare il Quartiere nelle manifestazioni presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi.
d) assegnare gli incarichi al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere.
e) delegare la rappresentanza ad altri consiglieri per determinate materie o singoli atti.

Egli rappresnta il Comitato di Quartiere, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso. In caso di dimissioni del Presidente il Vicepresidente subentra e assume le funzioni fino al termine del mandato.

- ART. 6 -

Al Direttivo compete di :
a) avanzare proposte in merito all'organizzazione,
b) predisporre il programma delle iniziative culturali-ricreative,
c) apportare le modifiche al regolamento da sottoporre al Consiglio,
d) curare i contatti con l'Amministrazione comunale.

- ART. 7 -

Al Consiglio di Quartiere compete di:
a) esprimere, su richiesta comunale o per propria iniziativa, pareri motivati e proposte in merito al funzionamento ed alla gestione di beni, servizi ed istituzioni di vario genere (sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative) che interessano il Quartiere;

b) approvare le modifiche al regolamento su proposta del Direttivo


- ART. 8 -

I Consiglieri di Quartiere decadono dall’incarico:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente;
b) per assenza ingiustificata a tre riunioni del Consiglio nell’anno solare;
c) per morte.
Il Consigliere decaduto dall’incarico sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista.Nel caso di esurimento della lista, potranno essere accolte domande da parte di cittadini elettori, che hanno dimostrato partecipazione alle attività del quartiere, fino al completamento del numero previsto dei consiglieri.

- ART. 9 -

Il Comitato di Quartiere resta in carica per 3 anni, fino all'insediamento del nuovo Comitato.

- ART. 10 -

Le funzioni dei Consiglieri, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono gratuite.

- ART. 11 -

Le spese di gestione saranno sostenute con contributi privati, comunali, di Enti e da donazioni. Il Tesoriere presenterà rendiconto consuntivo di bilancio annualmente nella prima riunione dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.


- ART. 12 -

Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Direttivo o di 1/4 degli aventi diritto al voto.
Le modifiche apportate devono essere approvate dal Consiglio di Quartiere con maggioranza assoluta dei presenti.

- ART. 13 -

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono norme inderogabili, gli atti commessi in loro violazione sono nulli ed in casi gravi comportano la decadenza degli organi responsabili.


- ART. 14 -

Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio uscente indirà e gestirà nuove elezioni per il suo rinnovo.
A rinnovo avvenuto il Presidente eletto comunicherà l’esito e la composizione del nuovo Consiglio alle Autorità comunali.


Copia del Regolamento, nella nuova stesura dopo le modifiche approvate in data 20 marzo 2012, viene consegnata all’Amministrazione Comunale.


Bra 21 maggio 2012


Il Presidente Sartù Emilio